Fino al 2001 le ceneri delle salme dei defunti derivanti dal processo di cremazione dovevano essere conservate all’interno del perimetro delle aree cimiteriali, in apposti spazi.
Con la legge 130/2001 vengono definite nuove modalità di conservazione: le ceneri, una volta inserite in urne perfettamente sigillate atte allo scopo, possono essere tumulate, inumate o conservate in casa.
Per questo è necessario il cosiddetto affido familiare delle ceneri, di cui, però, la legge non dà specifiche indicazioni riguardo alle modalità. È per questo, che le norme per l’affido familiare delle ceneri vanno verificate presso la propria regione o comune di residenza.
Per l’affido familiare delle ceneri si procede presentando un’istanza scritta presso l’Ufficio di Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso.
La prassi, in genere, prevede che venga dimostrato che il defunto abbia espresso la volontà che venga effettuato questo tipo di conservazione – lo stesso vale nel caso della dispersione delle ceneri – che l’urna venga sigillata e riporti i dati anagrafici del defunto.
Prima della consegna dell’urna contenente le ceneri si deve fornire un’adeguata garanzia riguardo al luogo in cui l’urna verrà conservata, facendo riferimento a quanto stabilito dai regolamenti comunali, in modo da assicurare che non ci possano essere rischi di profanazione.
Dopodiché si procede a verbalizzare l’affido.
Il luogo di conservazione ha una sua rilevanza all’interno del procedimento: oltre ad esserne dimostrata l’idoneità, non è consentito spostare le ceneri da un luogo all’altro a proprio piacimento; per ogni spostamento, ad esempio da un’abitazione ad un’altra, è necessaria una nuova autorizzazione.
Per quanto riguarda il verbale di consegna, la legge dice che esso deve essere redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l’urna e il terzo deve essere trasmesso all’ufficio di stato civile.
Quali sono gli obblighi degli affidatari?
• allestire un colombario, cioè un’apposita nicchia ricavata nella parete garantita contro ogni profanazione;
• permettere l’accesso ai congiunti del defunto perché essi possano esercitare il loro diritto di visitare la persona dipartita;
• sottoporsi, attraverso ispezioni e controlli presso il proprio domicilio, alla vigilanza da parte del personale comunale;
• rispondere penalmente di eventuali infrazioni quali le profanazioni delle ceneri, la manomissione dei sigilli o la dispersione senza autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile.
Se l’affidatario volesse tirarsi indietro da tale responsabilità può ricorrere ad un atto di rinuncia all’affido delle ceneri, presentando una dichiarazione sottoscritta all’Ufficio di Stato Civile ed occupandosi, successivamente, del collocamento dell’urna nell’area cimiteriale.
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